STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“European Group for Endoscopic UltraSound Ente del Terzo Settore” EGEUS ETS
Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede
È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e della normativa vigente, l’Associazione del Terzo Settore denominata: “European Group for Endoscopic UltraSound Ente del Terzo Settore” in breve anche “EGEUS ETS” che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale (non religiosa).
L’Associazione ha sede legale a Torino (Italia) e potrà istituire sedi secondarie e uffici sia in Italia che all’estero con delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 2 Scopi e finalità
2.1) L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, lettere: b) interventi e prestazioni sanitarie; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale. L’associazione opera nel campo della Medicina e Chirurgia, dell’assistenza sanitaria e dell’educazione, della Gastroenterologia e dell’Oncologia, dell’Endoscopia e dell’Ecoendoscopia (EUS) e ha come scopo: a) lo sviluppo e la diffusione della conoscenza dell’Ecoendoscopia (EUS) e di altre tecniche endoscopiche/ecografiche o gastroenterologiche ad essa associate. b) Promuovere l’educazione e la formazione di medici e infermieri in ecoendoscopia e altre tecniche endoscopiche/ecografiche e gastroenterologiche associate. c) Proporre, promuovere e sostenere la ricerca scientifica di base e clinica e studi multicentrici nel campo dell’EUS e delle malattie dell’apparato digerente. d) effettuare la raccolta e l’elaborazione di dati clinici e biologici riguardanti diverse malattie digestive, oncologiche e non oncologiche. e) collaborare con strutture sanitarie nella conduzione di studi clinici e nell’assistenza clinica di pazienti affetti da malattie dell’apparato digerente. f) organizzare congressi, corsi, conferenze e seminari per il perfezionamento e l’aggiornamento del personale medico e paramedico. g) diffondere i risultati delle attività e degli studi in campo endoscopico e gastroenterologico attraverso pubblicazioni, assumendosene anche gli eventuali oneri finanziari o attraverso i propri canali di comunicazione, come il sito web e le newsletter ai soci. h) aiutare anche finanziariamente, attraverso contributi, borse di studio, sovvenzioni e rimborsi spese, medici e studiosi di malattie dell’apparato digerente per la partecipazione a conferenze, congressi o corsi di studio o qualificazione. i) fornire specifiche figure professionali, come statistici e data manager, che aiutino nella gestione delle attività di ricerca clinica e scientifica nei campi di interesse dell’Associazione. j) acquistare strumenti o materiali da destinare tramite donazione o comodato d’uso in specifici ambiti di assistenza o ricerca.
Queste finalità possono essere perseguite attraverso la cooperazione o l’associazione con altre società o associazioni o imprese scientifiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali, che condividano gli stessi o simili interessi scientifici o educativi.
L’associazione, escludendo qualsiasi fine di lucro, svolge ogni altra attività mobiliare e immobiliare funzionalmente connessa agli scopi dichiarati e persegue i propri obiettivi statutari sia sul territorio nazionale che a livello internazionale. Per raggiungere i propri obiettivi statutari, l’associazione può svolgere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività:
- a) Organizzazione di Congressi, Corsi, Seminari europei, internazionali e nazionali. b) Promozione dell’educazione e formazione di medici e infermieri in ecoendoscopia e altre tecniche endoscopiche/ecografiche e gastroenterologiche associate. c) Proposta, promozione e conduzione di ricerca scientifica e studi multicentrici. d) creazione di raccolte ed elaborazione di dati clinici e biologici riguardanti diverse malattie digestive, oncologiche e non oncologiche. e) Collaborazione con strutture sanitarie nella conduzione di studi clinici e nella cura clinica dei pazienti. f) attività di divulgazione scientifica a vari livelli, attraverso pubblicazioni, campagne di comunicazione o attraverso i propri canali di comunicazione, come sito web e newsletter ai soci. g) Mettere a disposizione contributi, borse di studio, sovvenzioni e rimborsi spese per promuovere studi clinici o attività educative (partecipazione a conferenze, congressi o corsi di studio e qualificazione). h) Organizzare, implementare e sviluppare un sito web registrato dell’associazione (www.egeus.org).
L’associazione, per il raggiungimento dei propri obiettivi, può collaborare con enti pubblici e privati, sia italiani che esteri o sovranazionali, aventi scopi uguali o affini, anche stipulando apposite convenzioni; può approfondire conoscenze e relazioni internazionali e, infine, partecipare attivamente allo sviluppo delle politiche che le autorità pubbliche adotteranno nei campi di competenza dell’associazione. L’associazione svolge la propria attività nell’ambito del territorio nazionale ed internazionale.
2.2) Inoltre, l’Associazione può svolgere attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. La loro individuazione può essere fatta con delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui l’Associazione svolga attività diverse, il Consiglio Direttivo attesterà il loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.
Articolo 3 Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: a – quote associative; b – contributi dei soci; c – contributi privati; d – contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; e – donazioni e lasciti; f – rimborsi derivanti da convenzioni; g – entrate derivanti da attività commerciali e connesse; h – ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.
Articolo 4 I soci
4.1 Sono soci le persone fisiche o gli enti che abbiano dato prova della loro sensibilità e competenza sulle attività svolte dall’Associazione. Esistono due categorie di soci: “soci fondatori: coloro che, in regola con il pagamento della quota associativa stabilita annualmente, hanno firmato l’atto costitutivo o sono stati ammessi a far parte dell’associazione entro 6 mesi dalla data di costituzione dell’associazione stessa; “soci ordinari: coloro che sono stati ammessi a far parte dell’associazione ai sensi del seguente paragrafo 4.2 dello statuto e pagano la quota associativa stabilita annualmente e non rientrano tra i soci fondatori. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Lo status di socio è personale e non può essere trasferito per nessun motivo o titolo.
4.2 L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste a favore dell’Associazione da parte di ogni socio e l’obbligo di osservare le delibere che, in base al presente Statuto, saranno adottate dagli organi competenti dell’Associazione stessa. Nel caso in cui la domanda venga respinta con motivazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa (periodo di osservazione), l’interessato può ricorrere contro tale mancata accettazione sulla quale l’Assemblea si pronuncerà in via definitiva.
4.3 La qualifica di associato cessa per i seguenti motivi: a) per dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo; b) per morosità, se il socio, non avendo comunicato la disdetta ed essendo in ritardo con il pagamento della quota associativa, non regolarizza la sua posizione entro quindici giorni dall’invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC); c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi: – mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto; – si verifichino fatti in contrasto con gli scopi dell’Associazione; – il socio mostri persistente mancata partecipazione alle attività dell’Associazione; – condotta contraria alle attività dell’Associazione; – quando siano insorti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata al socio tramite lettera raccomandata (o PEC); contro tale delibera è ammesso ricorso all’assemblea la cui decisione è inappellabile nei limiti di legge. Per essere riammessi, i soci morosi devono versare tutte le quote associative non pagate.
Articolo 5 Doveri e diritti dei soci
- I soci sono obbligati: – ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi; – a mantenere sempre un comportamento dignitoso nei confronti dell’Associazione; – a pagare la quota associativa.
- I soci hanno il diritto: – di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; – di partecipare all’Assemblea con diritto di voto; – di accedere alle cariche sociali; – di esaminare i libri sociali facendo richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto.
Articolo 6 Volontariato
- L’Associazione può avvalersi delle prestazioni di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari diretti. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e le condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, derivante da lavoro subordinato o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. L’associazione è tenuta a iscrivere i propri volontari in un apposito registro e ha l’obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 7 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione: – l’Assemblea; – il Consiglio Direttivo; – il Presidente e il Vice Presidente; – il Presidente Onorario, se nominato; – il Comitato Scientifico; – il Consiglio Esecutivo; – il Collegio dei soci fondatori; – il Collegio dei Probiviri, se istituito; – l’Organo di Controllo, ove previsto ai sensi dell’art. 30 del Codice del Terzo Settore; – l’Organo di Revisione, ove previsto ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo Settore. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese a norma di legge nelle modalità e nei termini approvati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8 L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta da tutti i soci, fondatori e ordinari. L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.
- L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione e inoltre: a – approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo per ogni esercizio finanziario; b – nomina i membri del Consiglio Direttivo; c – nomina l’Organo di Controllo, se ricorrono le condizioni stabilite dalla legge; d – nomina l’Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano le condizioni stabilite dalla legge e comunque se tale funzione non è esercitata dall’Organo di Controllo ai sensi dell’Art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche; e – nomina i probiviri, se necessario, a seguito della delibera di istituzione del relativo Collegio. f – decide su eventuali regolamenti interni e le loro variazioni.
- L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo dei soci lo ritengano opportuno.
- L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e allo statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
- L’Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, inviata anche via e-mail, diretta ai soci o mediante affissione, nella bacheca dell’Associazione, dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, il giorno, l’ora e il luogo della riunione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’Assemblea può essere convocata presso la sede legale o altrove, purché in Europa. In mancanza di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano in proprio o per delega tutti i soci e l’intero Consiglio Direttivo e l’Organo di Controllo, se nominato. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Il Presidente accerta la validità dell’Assemblea e firma, insieme al segretario, il verbale della stessa.
- Le riunioni dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto sotto previsto. Ogni membro dell’Assemblea ha diritto a un voto. La votazione avviene normalmente per alzata di mano e comunque in modo palese. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, ove siano soci, non hanno diritto di voto. Per le modifiche statutarie sarà necessario il voto favorevole di più della metà dei soci, mentre per la revoca del Consiglio Direttivo e per lo scioglimento dell’Associazione sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
- È possibile tenere riunioni dell’Assemblea con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio/video, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale: a) che il Presidente e il Segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo e provvedano alla stesura e alla sottoscrizione del verbale; b) che al Presidente della riunione sia consentito accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento della riunione e accertare i risultati della votazione; c) che al soggetto verbalizzante sia consentito percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; d) che ai presenti sia consentito partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Articolo 9 Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione ordinaria dell’Associazione. È composto da un numero di consiglieri non inferiore a cinque, compresi i non soci, il cui numero è da stabilire ad ogni Assemblea elettiva. Ad eccezione del primo Consiglio Direttivo, nominato nell’atto costitutivo, che avrà una durata di quattro esercizi finanziari, i membri del Consiglio Direttivo, compresi i non soci, restano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere integrato sostituendo i membri venuti a mancare per morte o dimissioni con coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nella votazione precedente. In mancanza di questi per cooptazione fino alla prima riunione dell’Assemblea. Le dimissioni scritte di almeno due terzi del Consiglio comportano che l’intero Consiglio stesso si intenda dimissionario.
- Sono previste le seguenti cariche: – il Presidente che rappresenta l’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni; – il Vice Presidente che, in assenza o impedimento del Presidente, rappresenta l’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni; – il Segretario che è responsabile dei compiti che vengono assegnati all’inizio del mandato (verbalizzazione, espletamento delle pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell’Associazione; – il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell’Associazione e riferisce ogni qualvolta richiesto dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, con preavviso di almeno otto giorni con qualsiasi mezzo idoneo alla comunicazione, si riunisce almeno quattro volte all’anno e ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri lo richieda con lettera indirizzata al Presidente. La convocazione avviene mediante avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare inviato tramite raccomandata, anche a mano, o anche tramite e-mail o PEC. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Le riunioni in cui sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo, se istituito, sono valide anche se non formalmente convocate. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente e/o su eventuale richiesta di due consiglieri: il Presidente Onorario, i membri del Collegio dei soci fondatori, i membri del Collegio dei probiviri, i membri dell’Organo di Controllo, gli associati che non fanno parte del Consiglio, tutti con diritto di intervento e non di voto.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la discussione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Se sussistono queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.
Articolo 10 Ruolo e compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il raggiungimento degli scopi dell’associazione. I compiti del Consiglio Direttivo sono: – eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario; – nominare il Presidente Onorario se necessario; – nominare il Consigliere che fa parte del Comitato Esecutivo di cui al punto 14.2 seguente; – assicurare l’attuazione delle linee programmatiche promosse dall’Assemblea dei Soci e di quelle approvate; – predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; – sottoporre all’Assemblea la relazione annuale di bilancio predisposta dall’organo di controllo; – predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative; – determinare le quote di partecipazione dei soci; – predisporre ed emanare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni o revoche; – presiedere alle operazioni di ammissione, recesso ed esclusione dei soci; – designare i propri rappresentanti nei vari enti o organizzazioni che operano in settori analoghi nel proprio territorio.
Articolo 11 Presidente e Vice Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Al Presidente spetta: – la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione esercitata nel rispetto di precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio; – la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci; – la responsabilità dell’inoltro degli atti e delle pratiche associative ad altre istituzioni e la supervisione della regolare tenuta dei libri sociali dell’Associazione. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell’associazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente, se nominato, che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. La presenza e/o la firma del Vice Presidente costituisce prova, nei confronti dei terzi, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Articolo 12 Il Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico composto da un minimo di tre membri, anche non appartenenti all’Associazione, scelti tra personalità che si siano distinte nei campi di attività dell’associazione. Il Consiglio Direttivo nomina il suo Presidente tra i membri del Comitato Scientifico. I membri del Comitato Scientifico durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati. I membri del Comitato Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte, per il restante periodo del biennio. La nomina a Consigliere del Consiglio Direttivo non rende incompatibile la nomina a membro del Comitato Scientifico. Le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico sono decise dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico, quale organo consultivo: – fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività che rientrano negli scopi dell’associazione e per l’eventuale apertura di nuove linee di attività; – fornisce indicazioni per una valutazione delle attività in un contesto comparativo internazionale; – esprime suggerimenti per la più opportuna diffusione dei risultati derivanti dalle attività dell’associazione; – orienta l’organizzazione di studi, ricerche ed eventi promossi dall’Associazione.
Articolo 13 Presidente Onorario
Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, anche a tempo indeterminato, scelto tra i non membri del Consiglio Direttivo che si siano distinti per il loro particolare contributo nell’ambito di attività dell’associazione. Il Presidente Onorario, privo di poteri di rappresentanza, ha carattere puramente onorifico, può partecipare alle riunioni dei soci e del Consiglio Direttivo ed esprimere il proprio parere non vincolante sugli argomenti in discussione, senza diritto di voto.
Articolo 14 Consiglio Esecutivo
14.1 Il Comitato Esecutivo provvede all’ordinaria amministrazione dell’associazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. 14.2 Il Comitato Esecutivo è nominato quando il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri superiore a cinque ed è costituito da cinque membri, tutti membri del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario ne sono membri di diritto, il quinto membro è nominato dal Consiglio Direttivo stesso. 14.3 Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente dell’associazione. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno 4 volte l’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia stato richiesto da almeno due membri del Comitato stesso o del Consiglio Direttivo. 14.4 In caso di necessità o urgenza, il Comitato Esecutivo adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica sottopone i provvedimenti stessi entro 30 giorni dall’adozione.
Articolo 15 Collegio dei soci fondatori
Il Collegio dei Soci Fondatori è composto da tutti i soci fondatori ed ha funzioni meramente consultive ed onorifiche. Può partecipare alle riunioni dei vari organi dell’associazione ed esprimere il proprio parere non vincolante sugli argomenti in discussione, senza diritto di voto.
Articolo 16 Organo di controllo e organo di revisione legale
L’Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall’Art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. È composto da un Revisore Legale iscritto nell’apposito Registro. L’Organo di Controllo resta in carica per 4 anni ed è sempre rieleggibile. L’Organo di Controllo: – vigila sull’osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; – vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento; – svolge compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; – attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’Art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui lo stesso sia un revisore legale iscritto nell’apposito Registro, ai sensi dell’Art. 30, comma 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. L’Organo di Revisione Legale è nominato nei casi previsti dall’Art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche o comunque quando l’Organo di Controllo non esercita anche questa specifica funzione. È composto da un Revisore Legale iscritto nell’apposito Registro.
Articolo 17 Collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri è un organo sociale eventuale e non obbligatorio: l’Assemblea ordinaria, se lo ritiene opportuno, può decidere di istituire un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri scelti tra gli associati che restano in carica per tre anni; l’Assemblea, all’atto dell’eventuale costituzione del Collegio, elegge anche il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni sull’applicazione e interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Regolamento e in merito alla nullità delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, proponendo le misure opportune al Consiglio Direttivo o all’Assemblea. Il Collegio svolge inoltre funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell’associazione, solo se richiesto reciprocamente dalle parti.
Articolo 18 Bilancio
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e delle relative norme di attuazione. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio entro centoventi giorni e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’Art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, ai sensi dell’Art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, nonché l’obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Articolo 19 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti all’Associazione aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall’Art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.
Articolo 20 Norme di chiusura
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto, alle disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche nonché ad ogni altra normativa vigente in materia riferibile anche alle sue attività e settori di attività.
CLAUDIO GIOVANNI DE ANGELIS PAOLO BOCUS MARCO DAPERNO MATTEO GIUSEPPE GOSS ALESSANDRO LAVAGNA NICO PAGANO THOMAS TOGLIANI ANGELO MASCOLO Notaio
Esente da imposta di bollo. Registrato presso l’Ufficio Territoriale – Direzione Provinciale I di Torino il 13 maggio 2024, al n. 21535. Il sottoscritto Angelo Mascolo, nella sua qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell’articolo 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/05, che la copia dell’allegato “A” STATUTO, dell’ATTO COSTITUTIVO dell’Associazione, è conforme all’originale. Torino, 22 maggio 2024